STATUTO

TITOLO 1: FINALITÀ

ARTICOLO 1

è costituita l’associazione denominata Associazione Letizia Leviti

ARTICOLO 2

L’associazione ha sede in Bagnone (MS), in via Repubblica 20

ARTICOLO 3

L’associazione ha carattere culturale e non ha scopi di lucro. L’intento ed il fine dell’associazione è di promuovere, segnatamente attraverso l’istituzione di premi specifici e/o borse di studio, il giornalismo di indagine e ricerca, privilegiando il valore della parola e dell’immagine nell’approfondimento del contesto umano, sociale e culturale degli argomenti trattati, nel rispetto del messaggio e dei valori etici sempre affermati e perseguiti da Letizia Leviti nell’esercizio della sua professione di giornalista.

L’associazione si propone altresì di promuovere qualsiasi iniziativa, sia in sede privata che pubblica, finalizzata a:

l’educazione dei bambini, con lo scopo di difendere la cultura umanistica, la scrittura e i valori tradizionali rispetto al rischio di dipendenza e assuefazione alle tecnologie digitali,

la cura degli anziani, con l’intento specifico di valorizzare la loro esperienza, capacità e attitudini promuovendo iniziative, attività e incontri con giovani e bambini;

la cura di persone in difficoltà per motivi di salute o sociali, evitando il più possibile atteggiamenti di pietismo e di assistenzialismo e promuovendo iniziative tese ad aiutare ma soprattutto a conoscere, a valorizzare, a sostenere le persone in quanto tali e non in quanto malati o indigenti.

TITOLO 2: PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 4

Il patrimonio è costituito da:
- il fondo comune,
- le quote sociali,
- ogni altro bene o somma di denaro pervenuto all’associazione a titolo di contribuzione,
- le somme di denaro ricevute da enti pubblici o privati o da persone fisiche sotto forma di

sovvenzione, sponsorizzazione, donazione o da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ARTICOLO 5

L’ esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il trentun dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo che sarà sottoposto entro il trenta settembre di ciascun anno all’approvazione dell’assemblea.

TITOLO 3: SOCI

ARTICOLO 6

Sono soci dell’associazione i firmatari dell’atto costitutivo e tutti coloro la cui domanda di ammissione sia accettata previo insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio

Direttivo.
I soci si distinguono in:
a) Soci fondatori. Sono tali i firmatari dell’atto costitutivo;
b) Soci ordinari. Sono tali coloro che sono ammessi a far parte dell’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti;
c) Soci sostenitori. Sono tali coloro che, ammessi a far parte dell’associazione con le stesse modalità previste per i soci ordinari, versino tuttavia una quota associativa maggiore di quella dei soci ordinari, da determinarsi dal Consiglio;
d) Soci benemeriti. Sono tali coloro che attribuiranno all’ associazione una contribuzione rilevante, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
e) Soci onorari. Sono tali coloro ai quali, in virtù dei meriti acquisiti nei rispettivi campi artistici o professionali, è attribuita tale qualifica ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Qualora la quota sociale non sia rinnovata, la qualità di socio si perde automaticamente allo scadere di ciascun anno solare, senza che sia necessario presentare esplicite dimissioni.

ARTICOLO 8

La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività organizzate dall’ associazione che saranno comunicate agli associati.

ARTICOLO 9

Prima della scadenza del periodo di associazione, la qualità di socio si estingue per morte, per dimissioni o a seguito di esclusione per indegnità o qualora il socio si ponga in una posizione di insanabile conflitto determinato a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
In tutti i casi di perdita della qualità di socio nessun rimborso anche parziale sarà dovuto a quest’ ultimo per le attività di cui lo stesso non abbia più usufruito.

Parimenti è escluso ogni diritto dei soci o dei loro aventi causa sul patrimonio dell’associazione. Pertanto, nessuna ragione potrà essere vantata nei confronti dell’associazione in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della qualità di socio.

TITOLO 4: ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10

Sono organi necessari dell’associazione: – l’assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

E’organo eventuale dell’associazione il Collegio dei revisori dei conti

ARTICOLO 11

L’ assemblea generale dei soci è costituita dai soci di qualsiasi categoria che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

ARTICOLO 12

A partire dal secondo esercizio sociale i soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo una volta all’ anno entro il trenta settembre, mediante comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, diretta a ciascun socio, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data

dell’adunanza e con indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo di sua convocazione.
L’assemblea:
- nomina i membri del Consiglio Direttivo,

– approva il programma di attività per ogni anno presentato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il programma di attività non potrà essere approvato se non vi sia l’adesione esplicita da parte del socio fondatore, Sig. Giovan Battista Varoli.
- approva il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione presentato dal Consiglio Direttivo.

– delibera le modifiche da apportare all’atto costitutivo ed allo statuto

ARTICOLO 13

L’ Assemblea dei soci può essere convocata:
a) dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all’ anno; b) da almeno due membri del Consiglio Direttivo;
c) dalla metà più uno dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo o al Presidente.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese dalla maggioranza degli aventi diritto al voto tra i presenti, che dovranno essere almeno la metà più uno. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia presente la maggioranza dei soci fondatori.

Per deliberare lo scioglimento o la trasformazione dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti con la presenza di tutti i soci fondatori, ed analogamente per ogni modifica dell’atto costitutivo e dello statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto e può ricevere sino a cinque deleghe.

ARTICOLO 15

L’ associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette (7) membri eletti dall’ assemblea dei soci per la durata di tre anni, con eccezione della prima volta in cui è eletto direttamente dai soci fondatori.
In caso di dimissioni o di altra causa che renda impossibile la partecipazione da parte di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà entro trenta giorni alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
Il Vicepresidente esplica tutte le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità di quest’ultimo.

Il Segretario coordina l’attività dell’Associazione e cura la redazione e la conservazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività prestata.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’ anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ ammontare della quota sociale.

ARTICOLO 18

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. In particolare esso:
- predispone il programma generale, promuove e dirige le attività istituzionali dell’associazione;

– determina le quote associative;
- procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’ Assemblea.
- attua le decisioni adottate dall’assemblea dei soci
- predispone ed adotta i bandi di gara per l’assegnazione di premi e borse di studio
Tutti gli impegni di spesa e le obbligazioni complessivamente superiori ad Euro 1.000,00 (mille) potranno essere assunti soltanto con il consenso unanime di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni complessivamente inferiori ad Euro 1.000,00 (mille) potranno essere adottati dai singoli membri del Consiglio Direttivo che dovranno tempestivamente comunicarlo agli altri membri.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) consiglieri.

ARTICOLO 21

Il Presidente del Consiglio Direttivo assume anche la carica di Presidente dell’Associazione. Lo stesso, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Ha, altresì, poteri di firma per l’amministrazione ordinaria e straordinaria inerenti ad atti che non comportino impegni di spesa.

ARTICOLO 22

L’Assemblea dei soci ha facoltà di eleggere un Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri. Rivede la gestione finanziaria dell’associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

TITOLO 5: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 23

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea che deciderà in ordine alla devoluzione del patrimonio al momento posseduto dall’associazione. 
In ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni od enti che perseguano fini analoghi senza che alcuna ripartizione possa essere effettuata tra i membri dell’associazione.